Regolamento

Art. 1 – Norme attuative del Corso di Dottorato in Scienze Chimiche e Ambientali

Ai fini dell’istituzione del Corso di Dottorato in Scienze Chimiche e Ambientali – ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 811/2013 in data 2 luglio 2013 – si adottano le presenti Norme Attuative al fine di regolare l’attività del Corso di Dottorato. Tali norme attuative ne indicano gli obiettivi specifici, l’organizzazione interna, gli obblighi didattici e scientifici, oltre ai requisiti per il conseguimento del titolo per i dottorandi che frequentano il Corso.

Art. 2 – Obiettivi e strumenti specifici

  • Il Corso di Dottorato in Scienze Chimiche e Ambientali svolge principalmente, ma non unicamente, la propria attività nelle macro-aree 03 – Scienze Chimiche, 04 – Scienze della Terra e 05 – Scienze Biologiche.
  • Unitamente agli obiettivi generali di ogni Corso di Dottorato indicati all’art. 1 del D.M. n. 45/2013 dell’8 febbraio 2013 in materia di Dottorato di Ricerca, il Corso di Dottorato in Scienze Chimiche e Ambientali propone i seguenti obiettivi:

Il Dottorato in Scienze Chimiche e Ambientali (DISCA), promosso dai Dipartimenti di Scienza e Alta Tecnologia e di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università dell’Insubria, intende proporsi come un centro di formazione avanzata, aperto ai giovani laureati italiani e stranieri.

In questo percorso formativo, i Dottorandi saranno in grado di acquisire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, in piena autonomia e con elevate capacità di organizzazione della ricerca.

Coerentemente, la formazione dei dottorandi, all’interno dei vari indirizzi, verrà promossa attraverso una costante attività di ricerca sperimentale ed un appropriato percorso didattico specialistico, onde ottenere, al massimo grado, lo sviluppo delle capacità di autogestire la ricerca in un contesto di competizione internazionale. DISCA, con le modalità più sotto illustrate, intende formare un ricercatore in grado di contribuire positivamente al progresso delle scienze chimiche sia nel mondo industriale che in quello accademico, o, alternativamente, al progresso delle scienze ambientali per prevenzione, tutela e salvaguardia dell’ambiente (naturale ed antropico) e del territorio. Saranno altresì incentivati percorsi formativi multidisciplinari, che, nel complesso panorama delle scienze esatte e delle loro applicazioni, costituiranno un deciso valore aggiunto nella definizione di nuove figure professionali. Per raggiungere questa piena maturità scientifica, il dottorando, nel triennio di studi, svolge sotto la guida di un revisore, un’intensa attività di ricerca su un argomento innovativo, partendo da una chiara definizione dei risultati che si prefigge di raggiungere e soprattutto del loro carattere di novità rispetto a quanto già conosciuto. I risultati ottenuti verranno raccolti e discussi nella tesi di dottorato. In linea con le più moderne pratiche formative e scientifiche, parte di questa ricerca è svolta all’estero, consentendo al dottorando di confrontarsi in un più ampio contesto internazionale aumentando la propria esperienza e la fiducia nelle sue capacità.3. Le principali aree di interesse tengono conto della presenza presso l’Ateneo di laboratori che svolgono attività di ricerca in diversi settori delle scienze chimiche ed ambientali, e della presenza sul territorio di fondazioni ed enti pubblici che svolgono attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Tali aree di interesse comprendono:

Chimica Analitica

Chimica Fisica

Chimica Inorganica

Chimica Organica

Chimica dell’Ambiente

Chimica Industriale

Scienza dei Materiali

Geoscienze

Biologia Animale

Biologia Vegetale

Ecologia

Medicina del Lavoro

Art. 3 – Caratteristiche generali

  1. Il Corso di Dottorato in Scienze Chimiche ed Ambientali ha durata triennale. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi in lingua italiana e inglese per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.
  1. Al corso di dottorato sono ammessi gli studenti maggiormente qualificati indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, etnia e classe sociale.

Art. 4 – Indirizzi specialistici

  1. Il Corso di Dottorato in Scienze Chimiche ed Ambientali si articola su due indirizzi specialistici, “Energia e Salute” ed “Ambiente e Territorio”, ciascuno dei quali può prevedere delle sottotematiche. A partire dal Ciclo XXIX, si prevede la definizione delle tematiche qui sotto definite:

INDIRIZZO “CHIMICA , ENERGIA E SALUTE”

  1. CHIMICA ED ENERGIA: Sintesi, caratterizzazione e modellizzazione di molecole e materiali di interesse energetico, con particolare attenzione allo sviluppo di approcci sintetici, tecnologie, processi e metodologie analitiche/computazionali innovative. A titolo non esclusivo, rientrano in questa tematica la scienza dei materiali inorganici, ceramici, polimerici, ibridi e compositi, la catalisi omogenea e eterogenea, lo sviluppo di moderne tecniche analitiche, e di approcci modellistico/teorici volti ad affrontare problemi energetici.
  1. CHIMICA E SALUTE: Sintesi, caratterizzazione e modellizzazione di molecole e materiali per la tutela della salute (diagnosi e terapia), con particolare attenzione allo sviluppo di nuovi farmaci, intermedi e prodotti di chimica fine, e a metodologie sintetiche/analitiche/computazionali innovative. A titolo non esclusivo, rientrano in questa tematica la sintesi organica, lo studio di molecole biologicamente attive, lo sviluppo di molecole e nanoparticelle per imaging e drug-delivery, la messa a punto di moderne tecniche analitiche, e l’approccio modellistico/teorico a problemi di salute pubblica.

INDIRIZZO “AMBIENTE E TERRITORIO”

  1. GESTIONE DEI RISCHI PER L’AMBIENTE E LA SALUTE DERIVANTI DA ATTIVITÀ ANTROPICHE: Questa tematica si occupa dell’Individuazione, valutazione e gestione dei rischi di natura chimica o fisica derivanti dall’attività antropica verso gli ecosistemi e la salute umana. In particolare sono sviluppati specifiche metodologie innovative per la valutazione sperimentale dell’esposizione e degli effetti da parte di agenti di rischio chimici e fisici, negli ecosistemi e negli ambienti di vita e di lavoro. Lo studio comprende anche l’approfondimento su fenomeni epidemiologici e di salute pubblica. Comprende inoltre lo sviluppo di metodi in silico per la modellizzazione delle proprietà chimico fisiche ed ecotossicologiche e del destino ambientale dei contaminanti in ambienti naturali, aree agricole, indoor e siti contaminati.
  1. ANALISI DEI RISCHI NATURALI E VULNERABILITA’ DELL’AMBIENTE FISICO E ANTROPICO: Questo tema è incentrato sulla definizione e analisi dei principali fattori e processi di modificazione degli ecosistemi e sulla valutazione della vulnerabilità e del comportamento dell’ambiente fisico, industriale e urbano di fronte ad eventi naturali repentini e catastrofici. Particolare attenzione è rivolta alla pericolosità sismica e vulcanica, alle sorgenti di inquinamento naturale, ai cambiamenti climatici, alle modificazioni delle strutture e dei processi ecosistemici, e alla sitologia di infrastrutture industriali, civili e strategiche. Inoltre la ricerca si occupa della rappresentazione della situazione geo-ambientale nel contesto di modelli interpretativi appropriati nella prospettiva di una migliore pianificazione progettuale e di una efficace previsione e mitigazione dei rischi sia da impatti antropici sia da eventi naturali estremi.

Art. 5 – Lingua

  1. Le lingue ufficiali del Corso di Dottorato in Scienze Chimiche ed Ambientali sono l’italiano e l’inglese. I seminari, gli esami e la tesi saranno sostenuti/redatti in inglese. Qualora non fossero presenti discenti stranieri, è facoltà dei docenti impartire le lezioni in lingua italiana.
  1. Il regolamento interno e le comunicazioni inerenti il Corso di Dottorato sono di norma in italiano, ma, su richiesta, saranno resi disponibili anche in lingua inglese.

Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato

Sono organi del Corso di Dottorato: il Collegio Docenti, il Coordinatore.

Art. 7 – Il Collegio Docenti

  1. Il Collegio Docenti viene istituito in base alle disposizioni descritte nell’art. 3 del Regolamento di Ateneo. Possono partecipare con diritto di voto al Collegio Docenti
  • professori di ruolo di I e II fascia e fuori ruolo
  • ricercatori confermati e non confermati
  • ricercatori a tempo determinato (RTD)
  1. Possono inoltre essere membri del Collegio Docenti previa approvazione di quest’ultimo:

– rappresentanti di soggetti pubblici e privati collaboranti con il Corso di Dottorato;

– esperti anche stranieri.

  1. I membri del Collegio Docenti previsti al paragrafo 2 con diritto di voto non possono superare il 40% del totale dei componenti del Collegio Docenti stesso, arrotondato per difetto.
  1. La domanda di adesione al Collegio Docenti dovrà essere trasmessa al Coordinatore, corredata da curriculum vitae, dall’elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni (con l’indicazione delle cinque considerate più significative) e da una dichiarazione di non appartenenza a Collegi di Dottorati in altri Atenei e, nel caso di professori e ricercatori universitari appartenenti ad altro ateneo, anche dal nulla osta rilasciato dall’Ateneo di appartenenza.
  1. E’ facoltà del Collegio Docenti valutare se allargare, o limitare, il numero di Membri dello stesso, in funzione di nuove esigenze didattiche, o per cessazioni a titolo vario.
  1. Su invito del Coordinatore, possono inoltre assistere, senza diritto di voto e in modalità consultiva, alle sedute del Collegio Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all’attività del Corso. In particolare:
  • un componente della segreteria del Corso di Dottorato con compiti di verbalizzazione;
  • i rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di Dottorato, limitatamente alle questioni riguardanti l’andamento del dottorato ed i percorsi formativi, secondo quanto definito dal Regolamento per iCorsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo
  • i supervisori;
  • rappresentanti di enti pubblici o privati che collaborano con il Corso di Dottorato.
  1. I soggetti di cui al paragrafo 2 che intendano partecipare al Collegio Docenti devono allegare un Curriculum Vitae e dichiararsi disponibili a svolgere attività di docenza presso il Corso di Dottorato. Una volta costituito il Collegio Docenti, le istanze di nuove adesioni da parte dei soggetti di cui al paragrafo 2, anche in caso di sostituzione di membri decaduti, saranno inoltrate direttamente al Collegio Docenti in carica.
  1. Il Collegio Docenti viene convocato dal Coordinatore, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.
  1. La convocazione è inviata almeno cinque giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione, di norma per posta elettronica. L’ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione.
  1. Il Collegio Docenti si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del piano didattico, organizzativo e finanziario preventivo e quindi per l’analisi delle attività a consuntivo.

11 Qualora il Collegio debba deliberare con urgenza o entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il Coordinatore può convocare una ricognizione telematica, nel corso del quale ciascun membro trasmette per posta elettronica il proprio parere. E’ facoltà e responsabilità del Coordinatore trasmettere la relativa delibera, da ratificarsi con il coinvolgimento di tutti i membri nella prima riunione utile.

  1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti di cui ai paragrafo 1 e 2.
  1. L’assenza ingiustificata di un membro del Collegio Docenti a più di tre sedute consecutive ne comporta la decadenza dal Collegio stesso, mentre saranno conservate le funzioni di supervisore, qualora già assegnate.
  1. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  1. Delle riunioni del Collegio Docenti è redatto verbale a cura di un componente della segreteria Corso di Dottorato. In sua assenza, il verbale è redatto da un membro del Collegio designato su indicazione del Coordinatore con il consenso dell’interessato. Il verbale o un suo estratto potrà essere pubblicato sul sito web del Corso di Dottorato.
  1. I Membri del Collegio dei Docenti hanno l’obbligo di erogare corsi tematici di didattica frontale, eventualmente corredati da esercitazioni/laboratori/uscite sul campo, secondo un calendario e con un carico didattico definito dal Collegio stesso.

Art. 8 – Il Coordinatore

  1. Il Coordinatore del Collegio Docenti svolge i compiti stabiliti all’art. 3 del Regolamento di Ateneo, cui si fa rinvio.
  1. Il mandato del Coordinatore dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 9 – Supervisore

  1. Entro un mese dall’inizio del Corso, il Collegio Docenti provvede, previo accertamento di disponibilità, alla nomina, per ogni dottorando, di un supervisore interno all’Ateneo; il supervisore affiancherà il dottorando nel suo intero percorso di studio; tale assegnazione può anche avvenire su indicazione dei responsabili dei programmi di ricerca o degli enti esterni che finanziano borse di dottorato.
  1. Il supervisore è responsabile dell’inserimento del dottorando nell’attività di ricerca del Corso di Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale. Egli è anche responsabile dei costi diretti ed indiretti legati alle attività di ricerca, formazione, training e divulgazione dei risultati. In casi di enti esterni che finanziano borse di dottorato, si richiede la stipula di una convenzione a copertura delle spese di cui sopra.
  1. Il supervisore può essere membro del Collegio Docenti o può essere esterno ad esso. Nel secondo caso deve essere approvato dal Collegio stesso, sulla base di un progetto di ricerca coerente con le tematiche del Dottorato, previa verifica della qualità della ricerca svolta nell’ultimo quinquennio, utilizzando gli indicatori ministeriali R ed X attualizzati.
  1. Il supervisore si impegna ad affiancare lo studente nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale, nel definire gli argomenti specifici di ricerca e successivamente della tesi e garantisce la qualità del suo lavoro.
  1. Durante l’intero processo formativo, il supervisore assiste il dottorando, verificandone l’attività ed il rispetto delle norme e dei regolamenti.
  1. Il Collegio Docenti può richiamare un supervisore ai suoi compiti nel caso non siano svolti adeguatamente sino ad approvare a maggioranza un eventuale avvicendamento. Tale istanza può essere sollevata e sostenuta dal dottorando o da membri del Collegio.

Art. 10 – Attività formative istituzionali

  1. Il Corso di Dottorato offre annualmente una serie di attività formative presentate, all’inizio di ciascun anno accademico, con un documento pubblico ed una riunione collegiale, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
  1. Il Corso di Dottorato organizza inoltre, congiuntamente con gli Enti partner e per tutta la durata dell’anno accademico, seminari, incontri ed altri eventi formativi, a frequenza obbligatoria, in relazione ai due percorsi. L’assenza a più del 30% degli eventi programmati a inizio corso può pregiudicare l’ammissione all’anno successivo.
  1. Prima dell’inizio dell’anno accademico il Collegio Docenti del Corso, approva la lista delle attività didattiche proposte, che viene pubblicato in rete sul sito del Corso.

Art. 11- Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione al Corso di Dottorato in Scienze Chimiche ed Ambientali sono quelli previsti dall’art. 4 del Regolamento di Ateneo, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicate nel bando di ammissione.

Art. 12 – Manifesto e Corso degli Studi

  1. All’inizio dell’anno accademico il Collegio Docenti del Corso, approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito del Corso.
  1. Il Manifesto, redatto annualmente, deve contenere:
  • l’elenco dei corsi proposti come offerta formativa;
  • il calendario delle principali scadenze per ogni anno di corso;
  • disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche e/o integrative degli stessi;
  • modalità di svolgimento di eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio. – modalità di svolgimento degli esami ed altre verifiche di profitto;

Art. 13 – Modalità di selezione

  1. L’accesso al Corso di Dottorato consiste nella valutazione dei titoli e in un colloquio intesi ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine alla ricerca, secondo le modalità stabilite dal bando. La prova potrà essere sostenuta anche in una lingua straniera concordata conla Commissione. Nel DISCA possono essere previsti curriculaarticolati con graduatorie di accesso distinte e possono essere previste più Commissioni
  1. La Commissione Giudicatrice per l’accesso alla Corso di Dottorato, designata dal Collegio Docenti e nominata dal Rettore, potrà procedere a colloqui di approfondimento, purché nella salvaguardia della parità di trattamento tra tutti i candidati.
  1. Norme particolari di accesso possono essere previste per candidati stranieri e saranno specificate nel bando di concorso, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4 del Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca di Ateneo.
  1. L’ammissione al Corso di Dottorato avviene in base alle graduatorie generali di merito redatte dalla competente Commissione Giudicatrice per l’accesso al Corso di Dottorato fino al raggiungimento del numero dei posti stabiliti dal bando, per singolo curriculum qualora previsto.
  1. Le modalità relative alla comunicazione delle graduatorie e ai casi di decadenza, rinuncia ed esclusione sono quelle previste dall’art. 4 del Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca di Ateneo o comunque quelle previste dal bando.

Art. 14- Diritti e doveri dei dottorandi

I diritti e doveri dei Dottorandi sono sanciti dal Art. 12 del D.M. “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e dall’Art. 7 del Regolamento Generale d’Ateneo sul Dottorato di Ricerca. Inoltre, il Dottorando è tenuto a:

  1. Seguire le attività didattiche, tra cui 3 corsi/anno di 3 CFU ciascuno (1 CFU = 4 ore di lezione frontale o 8 ore di laboratorio/esercitazioni), e a svolgere le attività di ricerca nonché a presentare le relazioni, gli elaborati e i risultati prodotti, nei termini e con le modalità fissate dal Collegio dei Docenti. Nel caso dei corsi curriculari organizzati annualmente, i Dottorandi sono tenuti a sottoporsi ad esami di profitto con esito positivo con le modalità stabilite dai Docenti.
  1. A partire dal XXXIII Ciclo, spendere almeno 6 mesi, non necessariamente continuativi, presso un importante e qualificato Ente di Ricerca estero (Canton Ticino e porzione italofona del Canton Grigioni, CH, esclusi), anche grazie all’eventuale supporto fornito dall’Ateneo per i fruitori di borsa di studio. La relativa delibera del Consiglio dei Docenti deve essere anticipata da opportuna richiesta e documentazione a firma del dottorando.
  1. Operare in maniera eticamente corretta, astenendosi dal tentare di ottenere un vantaggio, qualunque esso sia, per mezzo di menzogne, inganni, plagio o frodi. Tali comportamenti saranno discussi e motivati al Collegio dei Docenti, od a una Commissione da questo definita, che deciderà sulla necessita di attivare provvedimenti nei confronti del Dottorando implicato. La sospensione e l’espulsione dal Corso di Dottorato sono compresi tra i provvedimenti disciplinari comminabili.

Art. 15- Ammissione al secondo e terzo anno e all’esame finale

L’ammissione al secondo e terzo anno di Corso comporta l’approvazione annuale da parte del Collegio dei Docenti dell’attività di ricerca svolta dal Dottorando, così come l’aver superato le verifiche rappresentate dagli esami di profitto dei corsi curriculari frequentati dai Dottorandi, in linea con quanto indicato all’Art. 15, comma 1, del presente regolamento. E’ inoltre richiesto l’aver frequentato almeno una scuola di formazione per Dottorandi e/o un Workshop/Convegno nazionale o internazionale, frequenza da comprovare per mezzo di certificato fornito dal Comitato Organizzatore di tali eventi. Nel caso di convegni, è richiesta la presentazione orale o poster da parte del dottorando.

La verifica dell’attività di ricerca sarà effettuata per mezzo di presentazioni orali da parte dei Dottorandi (circa 30 minuti d’esposizione e 15 minuti di discussione) che permettano di valutare le basi scientifiche e lo stato di avanzamento del progetto e delle attività di ricerca. Esclusa lapresentazione di fine del primo anno, per la quale è ammessa la presentazione orale in lingua italiana, tutti i report scritti e le presentazioni orali dovranno essere effettuati in lingua inglese. La valutazione negativa comporta l’esclusione dal corso di dottorato, disposta con Decreto Rettorale, con perdita della borsa di studio.

Alla fine del terz’anno, il collegio valuta il soddisfacimento dei requisiti del dottorando per l’ammissione alle procedure di valutazione esterna:

  1. Auspicabile avvenuta pubblicazione o accettazione di due articoli ISI, dal contenuto pertinente al lavoro di ricerca;
  2. Presentazione di un seminario dell’attività di ricerca del triennio;
  3. Superamento delle prove degli esami degli insegnamenti curricolari;
  4. Soddisfacimento dei requisiti di frequenza alle attività didattiche aggiuntive (seminari, corsi di informatica e lingua, etc.).

Art. 16 – Sospensioni – Assenze

  1. Eventuali sospensioni possono essere concesse per gravi e giustificati motivi personali dal Collegio dei Docenti dietro presentazione di apposita richiesta da parte dello studente. In caso di sospensione dovuta a malattia lo studente deve presentare una certificazione medica.
  1. Eventuali sospensioni per periodi superiori a due mesi totali devono essere recuperate dallo studente e comportano la proroga dell’esame finale. La sospensione della frequenza comporta la conseguente sospensione della borsa di studio. Il Rettore approva la richiesta di proroga su parere favorevole del Collegio dei Docenti.
  1. Eventuali assenze non concordate preventivamente e non segnalate tempestivamente per iscritto al supervisore potranno essere motivo di esclusione dal Corso di Dottorato.
  2. Dottorandi temporaneamente all’estero sono esentati dall’obbligo di frequenza per il relativo periodo.

Art. 17 – Tesi

  1. Entro e non oltre il 30.09, ciascuno studente deve presentare la tesi in bozza avanzata che sarà inviata per una valutazione a due revisori esterni (di cui almeno uno straniero) per ogni candidato, scevri da conflitto di interessi, di certificata rilevanza scientifica indicati dal Collegio dei Docenti.

Inoltre, ciò deve prevedere che:

  1. La valutazione dei revisori debba completarsi entro e non oltre il 30.10.
  2. In caso di revisione limitata, modifica e consegna della tesi entro il 30.11.
  1. Discussione della tesi entro il 15.1 dell’anno successivo.
  2. In caso di revisione sostanziale, riassemblaggio sostanziale da completarsi entro il 31.5 dell’anno successivo, e discussione entro metà luglio.
  3. Successivamente alla stesura della copia finale della tesi (successivamente alla revisione), la stessa viene spedita, per competenza, ai revisori (in formato elettronico).
  1. La tesi è un elaborato originale del lavoro scientifico del candidato, in cui si presentano i risultati della ricerca in una forma appropriata. Pubblicazioni scientifiche o manoscritti destinati alla pubblicazione possono essere inclusi nell’elaborato purché abbiano un’attinenza con l’argomento oggetto della tesi di dottorato. Se vengono inclusi articoli accettati o pubblicati da riviste deve essere chiesta agli editori in maniera preventiva, e successivamente concessa, l’autorizzazione alla pubblicazione.
  1. La tesi deve essere scritta in inglese e corredata da una sintesi (extended abstract, max 5 pg.) in italiano. È altresì richiesta la presentazione di un breve sommario dei contenuti della tesi (1500 caratteri al massimo) redatto in lingua inglese, da pubblicare sul sito-web dell’Ateneo.

Art. 18 – Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca

  1. La tesi sarà valutata da una Commissione composta da almeno:
  • due commissari esterni (che coincidono con i revisori di cui all’articolo 17)
  • un commissario interno, proposto dal Collegio tra i Docenti e Ricercatori del’Ateneo, o, in casi motivati, esterno ad esso, ovvero di altri Atenei, cui viene attribuita la funzione di segretario. All’atto della sua nomina, il commissario interno riceverà copia integrale della tesi.
  1. Il Collegio dei Docenti designa la Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo, osservando al riguardo quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca dell’Ateneo.
  1. Membri della commissione impossibilitati a presenziare potranno partecipare alla discussione finale in videoconferenza.
  1. Nel caso di candidati in regime di co-tutela, la commissione è definita secondo quanto previsto negli accordi stessi.
  1. Il giudizio finale conterrà una valutazione analitica del contributo originale del candidato, delle metodologie utilizzate, dei risultati ottenuti e delle prospettive future di tale ricerca, in forma testuale (max. due pagg. A4). Ad essa si aggiungerà una valutazione sintetica sotto forma di uno dei seguenti giudizi:
  • Eccellente – Excellent
  • Molto buono – Very Good
  • Buono – Good
  • Sufficiente – Satisfactory
  • Insufficiente – Failed
  1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca di Ateneo.

Art. 19 – Ritardi

Eventuale ritardo nell’inizio dell’anno accademico da parte del dottorando è tollerato solo in casi giustificati, tempestivamente comunicati, indipendenti dalla volontà dello studente e ritenuti validi dal Collegio dei Docenti, e tali da non compromettere la partecipazione alle attività del Corso di Dottorato.

Art. 20 – Modifica delle Norme attuative

Successivamente all’attivazione del Corso, ogni modifica alle presenti Norme Attuative e relativi allegati deve essere approvata dal Consiglio dei Docenti, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito Web del Corso di Dottorato.

Art. 21 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente menzionato nel presente documento vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca di Ateneo.